(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Lazio n. 3 del
                          29 gennaio 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
                         la seguente legge:
                               Art. 1.
Modificazioni  all'art. 1 della legge regionale n. 25 maggio 1989, n.
                                 27
    1. Al comma 2 dell'art. 1, della legge regionale n. 27/1989, come
modificato  dall'art. 1 della legge regionale 6 dicembre 1994, n. 65,
la parola "provvede" e' sostituita dalle seguenti: "provvede a:".
    2.  La  lettera e) del comma 2, dell'art. 1 della legge regionale
n.  27/1989,  come  modificato  dall'art.  1 della legge regionale n.
65/1994, e' sostituita dalla seguente:
    "e)   organizzare  eventi  nell'ambito  dei  campi  di  attivita'
dell'istituto".