(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 3 del 29 gennaio 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modificazioni all'art. 1 della legge regionale n. 25 maggio 1989, n. 27 1. Al comma 2 dell'art. 1, della legge regionale n. 27/1989, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 6 dicembre 1994, n. 65, la parola "provvede" e' sostituita dalle seguenti: "provvede a:". 2. La lettera e) del comma 2, dell'art. 1 della legge regionale n. 27/1989, come modificato dall'art. 1 della legge regionale n. 65/1994, e' sostituita dalla seguente: "e) organizzare eventi nell'ambito dei campi di attivita' dell'istituto".